I sevizi di investimento sono quel tipo di attività che possono essere svolte solo dalle imprese di investimento e dalle banche previa autorizzazione dell’organo di vigilanza; questi intermediari possono svolgere, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, sevizi finanziari regolamentati attraverso il Testo Unico dell’intermediazione finanziaria. Come accade per altre nozioni contenute nel Testo Unico per la finanza quindi non abbiamo una definizione generale ma un elenco di alcune attività riconducibili a questa categoria.
Attraverso i servizi di investimento quindi gli intermediari ci consentono di impiegare i nostri risparmi in strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, titoli di Stato.
I sevizi di investimento possono essere ad esempio la negoziazione per proprio conto, la negoziazione per terzi, la mediazione e la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.
Claudia Bellini